![Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel)](https://storage.googleapis.com/stu-master-liguria-public-prod/ActionCovers/Strutture ricettive alberghiere_0.jpg)
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:
- alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
- residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
- locande quando forniscono alloggio in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, dotate di servizio autonomi di cucina
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni.
Gli alberghi possono distinguersi in:
- albergo diffuso: è un albergo che offre alloggio in camere di strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti
- motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
- villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti.
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13.
Approfondimenti
I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.
I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).
Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti.
I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente:
- 5 per gli alberghi e le loro dipendenze (da 1 a 5 stelle)
- 3 per le residenze turistico alberghiere e le loro dipendenze (da 2 a 4 stelle)
- 3 per le locande e le loro dipendenze (da 2 a 4 stelle)
- 3 per gli alberghi diffusi (da 3 a 5 stelle).
Gli alberghi classificati 5 stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione “lusso”.
L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e deve essere ottenuta in via preliminare alla presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività delle strutture ricettive (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 47).
Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera o la variazione del livello di classificazione di una struttura già classificata, il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta regionale 09/12/2019, n. 1068, art. 22).
La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione provvede, anche a seguito di sopralluogo, all'attribuzione o alla variazione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva alberghiera.
La classificazione è revocata se entro 6 mesi dal rilascio non è stata presentata al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività.
Il titolare di una nuova struttura ricettiva alberghiera o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, deve richiedere una classificazione provvisoria per il rilascio del titolo edilizio (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 48).
La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione non provvisoria (Deliberazione della Giunta regionale 09/12/2019, n. 1068, art. 21)
Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Per l'invio dei flussi turistici delle strutture ricettive si deve utilizzare il sistema regionale Rimovcli (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57-bis).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
I titolari delle strutture ricettive alberghiere sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva della struttura (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 40).
I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno alla Regione Liguria e al Comune i periodi di attività riferiti all’anno successivo, come previsto dalla Legge Regionale 12/11/2014, n. 32, art. 38.