Trasporto sanitario di pazienti

Trasporto sanitario di pazienti

Il trasporto sanitario di pazienti infermi o infortunati può essere effettuato da parte di imprese, enti, società o associazioni.

Per poter avviare l'attività è necessario presentare domanda di autorizzazione al SUAP territorialmente competente, come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e

Inoltre, devono essere rispettati i requisiti individuati dalla normativa nazionale di settore e dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Inoltre, devono essere rispettati i requisiti individuati dalla normativa nazionale di settore e dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24.

Approfondimenti

Sedi operative in Comuni diversi

Nel caso in cui l'attività venga svolta su più sedi operative in Comuni diversi, è necessario inoltrare una domanda di autorizzazione per ciascun Comune come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2, com. 3.

Sedi operative nel medesimo Comune

Nel caso in cui l'attività venga svolta su più sedi operative nel medesimo Comune è sufficiente presentare un'unica domanda di autorizzazione come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2, com. 3.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:04.17